Cass. sent. 11 giugno 2009, n. 13510
Sono invalidi gli accertamenti fiscali (indirizzati al coniuge che ha cambiato la residenza) e notificati nella casa familiare dov'è rimasto il coniuge assegnatario e anche se questo ha accettato il plico e si è presentato come coniuge convivente.
Ciò atteso che il dpr 600 prescrive che la notificazione degli avvisi dev'essere fatta presso il domicilio fiscale del contribuente, ma stabilisce, nel contempo, che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dall'avvenuta variazione anagrafica.
Tale lettura della norma si impone a seguito della sua declaratoria di illegittimità operata dalla Consulta con la sentenza n. 360 del 2003 che ha espunto l'inciso che condizionava l'efficacia della variazione al decorso del termine di 60 giorni.
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